Simone di Saintjust

Una persona che vuole esperire l’azione di riduzione per la lesione della quota di legittima di disposizioni testamentarie che legano una casa ad una persona, può chiedere al giudice di bloccare o sospendere le disposizioni testamentarie estromettendo il legato temporaneamente dal possesso di quella casa in attesa della sentenza?

La risposta è negativa: l’erede che si ritiene leso nella quota di legittima deve esperire azione di riduzione delle disposizioni testamentarie. Infatti, il giudice adito in sede di domanda giudiziale di divisione dell’eredità deve prima stabilire quale sia la quota disponibile al de cuius, imponendo la collazione (articolo 737 del codice civile) e seguendo la procedura di calcolo illustrata nel corso del precedente intervento. Se da tale indagine emergesse che il de cuius abbia ecceduto la quota disponibile per i legati (o per donazioni effettuate in vita ai non legittimari), si ridurranno, già nella fase di divisione giudiziale dell’eredità, le disposizioni testamentarie in modo proporzionale e senza distinguere tra legati e disposizioni ereditarie (articolo 558 del codice civile), fino a rientrare nella quota disponibile.

In pratica, la richiesta tempestiva di riduzione delle disposizioni testamentarie comporta la divisione giudiziale dell’eredità e, in conseguenza, al legato non verrà attribuito più di quanto gli spetta a norma di legge: qualora il legato fosse un bene immobile la riduzione avverrà seguendo le norme previste all’articolo 560 del codice civile.

Seguirà, eventualmente, l’escussione coattiva di restituzione nei confronti del legatario qualora questi abbia, nel frattempo, alienato il bene legato. Tenendo anche conto che un bene immobile ottenuto da legato testamentario, così come accade per le donazioni, non è facilmente commerciabile (chi lo acquista si assume il rischio di doverlo restituire).


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.