Paolo Rastelli

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è, come sappiamo, e come la classifica lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) nelle proprie pagine web, una indennità mensile di disoccupazione. la NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione.

Ora, l’articolo 545 del Codice di procedura civile dispone tassativamente che le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

L’Inps, con il messaggio 3348/2014, ha precisato che è necessaria la verifica ex articolo 48bis del DPR 602/1973 anche nell’ipotesi di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 223/1991.

In particolare, il suddetto articolo 48 bis prevede l’obbligo, per i soggetti pubblici – prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro – di verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

L’INPS ha chiarito, infine, che l’erogazione in un’unica soluzione ed in via anticipata dell’indennità NASpI di disoccupazione non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e tale resta la sua funzione sia che venga svolta un’attività di artigiano, ovvero di commerciante o ancora attività imprenditoriale (vedasi anche Cassazione, sentenza9007/2002).


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