Chiara Nicolai

Il diritto di esigere il rimborso di un prestito rimasto in sospeso, si prescrive in dieci anni: ma se in questa finestra temporale il creditore si mostra attivo nei confronti del debitore, anche inviando con raccomandata AR una richiesta di adempiere (che potrà risultare essere stata correttamente notificata per compiuta giacenza presso l’ufficio postale, durante una temporanea assenza del debitore), i termini di prescrizione si rinnovano e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della missiva.

Per adesso, se non ha disponibilità economica per pagare, non percepisce stipendio e/o non detiene un conto corrente con un saldo in nero, può disinteressarsi della cessione del credito a BANCA IFIS.

Se un giorno dovesse trovare un posto di lavoro e disporre di uno stipendio, in caso di notifica di un decreto ingiuntivo il consiglio è quello di opporsi, chiedendo un accertamento sulla congruenza degli interessi applicati, che spesso vengono computati senza alcun criterio e richiesti contando sul fatto che non spetta al giudice, che ingiunge il pagamento, verificarne la legittimità.

Successivamente, una volta che il debito, comprensivo di capitale ed interessi sarà stato ricondotto alla giusta misura, potrà ricorrere alla legge di composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) presentando al giudice un piano del consumatore che preveda il pagamento di una rata mensile compatibile con le proprie esigenze familiari, che non si discosti, però, dal 20% dello stipendio netto, la stessa cifra che il creditore potrebbe ottenere con un pignoramento presso il datore di lavoro, con il vantaggio, tuttavia, di non far gravare, sul debito da estinguere, anche le ulteriori spese legali anticipate (dal creditore) per portare avanti l’azione esecutiva.


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