Marzia Ciunfrini

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita (articolo 497 del codice di procedura civile) decorrenti dalla data di notifica dell’atto al terzo pignorato. Naturalmente, la perdita di efficacia vale anche in caso di dichiarazione negativa del terzo pignorato.

Tuttavia, l’inefficacia del pignoramento non produce come conseguenza diretta l’invalidità del precetto: infatti, a norma dell’articolo 481 del codice di procedura civile, il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione. Effettuato il pignoramento, il termine per la validità del precetto resta sospeso e, se il pignoramento perde efficacia successivamente alla sua effettuazione, si potrà utilizzare il tempo residuale di efficacia del precetto per promuovere un nuovo pignoramento.


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