Giorgio Valli

Gli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici, escludendo in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti.

il contribuente o il sostituto d’imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

L’esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali.

Sul maggior imponibile integrato, si applica, senza sanzioni né interessi o altri oneri accessori, un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile Irpef l’aliquota del 20%.

Il versamento va effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019. L’importo può essere ripartito in 10 rate semestrali di pari importo e in questo caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019.

In assenza di regolarizzazione ed in seguito a comunicazione relativa agli esiti del controllo formale, la sanzione applicata è pari al 20% della maggiore imposta accertata se si paga entro 30 giorni dalla data di notifica (naturalmente, oltre al versamento della maggiore imposta).


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