Marzia Ciunfrini

Va sempre ricordato che in tema di obbligazioni tributarie, e’ ammessa l’opposizione all’esecuzione, ex articolo 615 del codice di procedura civile, solo per questioni che concernono la pignorabilità dei beni: altrimenti bisogna rivolgersi al giudice tributario.

Comunque, per giurisprudenza consolidata (vedasi Corte di cassazione a sezioni unite, sentenza 16412/2007), l’azione giudiziaria può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore.

Fermo restando che a nostro parere, nel caso esposto, l’ente creditore dovrebbe essere il Ministero della Giustizia.


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