Ludmilla Karadzic

Per tutta la durata di adesione al fondo di previdenza complementare, l’aderente può ottenere, per esigenze personali non documentate, l’anticipazione di un importo massimo corrispondente al 30% di quanto accantonato. Lei ha già fruito di un’anticipazione pari al 50% dell’accantonato e, pertanto, non può ottenere ulteriori anticipazioni.

Al momento in cui andrà in pensione potrà richiedere la liquidazione del 50% di quanto accantonato al fondo di previdenza complementare e se il residuo 50% consentirà l’erogazione di una rendita al di sotto di una soglia fissata dal contratto, potrà addirittura liquidare l’intero accantonamento: si tratterà, in pratica, di una sorta di trattamento di fine rapporto o di fine servizio con la differenza che, in caso di premorienza, l’importo accantonato potrà andare a beneficio di soggetti compresi o meno nell’asse ereditario, senza ledere le quote spettanti, per legge, ai legittimari.

Lei ha scelto di destinare il TFR al fondo pensione sottoscrivendo, peraltro, un contratto con clausole non dissimili da quelle che regolano le anticipazioni del TFR gestito dall’azienda.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.