Annapaola Ferri

C’è un equivoco di fondo: l’articolo 524 del codice civile (impugnazione della rinuncia) stabilisce che se taluno rinunzia a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Si tratta, dunque, di una norma a tutela dei creditori dei chiamati all’eredità. Il creditore del defunto, invece, non ha alcun interesse ad impugnare una eventuale rinuncia dichiarata dai chiamati all’eredità (se l’erede rinuncia il creditore del de cuius si soddisfa sull’eredità relitta se esiste, altrimenti pace) e, pertanto, non può procedere ex articolo 524 del codice civile.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.