Giorgio Martini

Si presume che lei voglia far valere il diritto di ottenere l’assegno per un nucleo familiare (ANF) con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile secondo (l’allegato INPS – tabella 14 in download).

Tuttavia, gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da il richiedente (lavoratore o titolare della pensione); il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato; i figli di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno; i figli maggiorenni inabili, purché non coniugati.

Non è prevista, nel nucleo familiare del richiedente, benché convivente, la presenza di un suocero inabile ma solo di figli maggiorenni inabili, di figli maggiorenni (di età compresa fra i 18 ed i 21 anni se studenti o apprendisti oppure facenti parte di nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni), oppure di fratelli e sorelle del richiedente inabili, maggiorenni o minorenni (purchè orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti).

Ne discende che il nucleo familiare ai fini ANF è composto, nella fattispecie, dal richiedente, il coniuge e il figlio minore e pertanto l’allegato di riferimento è la tabella INPS numero 11 in corrispondenza della colonna 3.

Naturalmente, per individuare i massimali di reddito per aver diritto all’ANF sarà necessario sommare i redditi del richiedente, del coniuge, ed eventualmente del figlio minore.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.