Paolo Rastelli

L’avviso di accertamento per i tributi locali, deve essere notificato (formalmente e non in busta semplice – l’avviso che ha ricevuto era probabilmente un avviso bonario e non di accertamento), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Per quanto attiene, invece, i termini di decadenza, dal potere di notificare, al debitore, il titolo esecutivo (la cartella esattoriale o di pagamento) per il debito iscritto a ruolo così come emerso nella fase di accertamento portata a termine dall’ente creditore, il concessionario della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione e ancor prima Equitalia) deve notificare la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti d’ufficio.

Insomma, per capire se c’è intervenuta decadenza dal potere di notificare la cartella esattoriale al debitore da parte del Concessionario della riscossione, bisogna considerare la data di notifica dell’avviso di accertamento e sommare 60 giorni per individuare la data in cui l’accertamento è divenuto definitivo (omesso versamento della somma portata dall’avviso di accertamento). Quindi, verificare se è stato superato il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Probabilmente, per quel che riguarda il quesito, il Comune si è reso conto di non aver mai notificato l’avviso di accertamento (quella per posta semplice non è una notifica) per cui la cartella esattoriale successivamente emessa dal Concessionario è rimasta sospesa in un limbo.

Lei adesso può rivolgersi alla Commissione Provinciale Tributaria e sulla base dell’estratto di ruolo chiedere la declaratoria di decadenza dell’avviso di accertamento per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della cartella esattoriale conseguente, elencata nell’estratto conto, oppure, più semplicemente, attendere una eventuale (remota) azione esecutiva basata sulla cartella esattoriale ed eccepirne la nullità innanzi al giudice dell’esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile.


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