Roberto Petrella

Quando il terzo debitore del debitore principale riceve l’atto di pignoramento deve, per legge, cominciare ad accantonare subito il 20% della busta paga del debitore principale. Può poi accadere che il giudice, al termine della procedura esecutiva, faccia decorrere il prelievo dallo stipendio da una data successiva a quella in cui il terzo pignorato ha iniziato l’accantonamento. Ed ecco spiegata la “restituzione quota”. Nessuna rinuncia del creditore procedente o rilevi d’ufficio dal parte del giudice.


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