Partendo dal presupposto che raramente, per le cose comprate per la casa o per uso personale da conservare in casa (arredi, elettrodomestici, gioielli, orologi) si chiede o si conserva una fattura descrittiva del bene acquistato, le soluzioni per ovviare al problema sono fondamentalmente tre: interrompere la convivenza con il debitore, pagare i debiti del debitore ospitato in casa, stipulare e registrare con quest’ultimo, un contratto di comodato.
Scartate, ovviamente, le prime due ipotesi, conviene registrare presso Agenzia delle Entrate un contratto di comodato, allegando, per quanto possibile, una descrizione dettagliata dei locali concessi in uso esclusivo e condiviso.
In questo modo, qualora qualcuno (l’ufficiale giudiziario) giungesse alla sua porta e portasse a termine, comunque, le operazioni di pignoramento (per giurisprudenza consolidata il pubblico ufficiale incaricato di procedere all’azione esecutiva di pignoramento presso il domicilio accertato o la residenza anagrafica del debitore non può sindacare sulla validità del contratto esibito, decisione che è riservata eclusivamente al giudice), l’effettivo proprietario dei beni pignorati può, con il necessario supporto di un avvocato, ricorrere al giudice dell’esecuzione del tribunale territorialmente competente ed ottenere – previa esibizione del contratto di comodato registrato in data certa antecedente alla notifica del precetto – la liberazione dei beni pignorati.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.