Giuseppe Pennuto

L’articolo 7, comma 11 del decreto legislativo 150/2011, stabilisce che con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notifica della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

La sentenza non opposta nel termine di 30 giorni dal deposito e passata in giudicato si prescrive in dieci anni: l’ufficio recupero crediti di Roma Capitale può, in questo lasso di tempo e, constatato l’inadempimento del debitore, esigere il pagamento della somma che il giudice di pace ha deciso dovuta.

In caso di persistente inadempimento del debitore, l’importo dovuto sarà iscritto a ruolo e la riscossione coattiva, nella fattispecie Accertamento effettuato dalla polizia municipale di Roma Capitale), verrà affidata ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) che emetterà cartella di pagamento.


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