Ornella De Bellis

La posizione censita potrà rimanere visibile nella segnale rischi, ove è stato segnalato l’inadempimento, per 36 mesi decorrenti dalla data in cui è avvenuto il rimborso satisfattivo del credito in sofferenza.

Ciò che il debitore segnalato potrà eventualmente eccepire è che la segnalazione in centrale rischi, ricondotta allo stesso debitore in ordine al medesimo contratto risolto per inadempimento, non può permanere, comunque (nonostante gli aggiornamenti eventualmente apportati da creditore cedente e cessionario), per più di cinque anni dalla data di primo inserimento.

La brutta notizia è che l’iscrizione nella CAI (centrale di Allarme Interbancaria), per utilizzo irregolare di carta revolving (segmento carte di credito o segmento carter) dura due anni. Quella buona si sostanzia nella circostanza che, diversamente dagli assegni (dove il soggetto iscritto in CAI, segmento assegni, non può più utilizzare assegni per il periodo di 6 mesi), l’iscrizione alla CAI segmento carter ha valore soltanto informativo: pertanto, ciascuna finanziaria emittente può autonomamente decidere se rilasciare, o meno, un’altra carta revolving ad un soggetto già iscritto nella CAI segmento carter. Ma, nella fattispecie, peserà negativamente la segnalazione nella Centrale Rischi degli Intermediari Finanziari (CRIF).


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