Paolo Rastelli

Se l’anticipazione richiesta supera i cinquemila euro, allora interviene l’articolo 48 bis del DPR 602/1973: l’INPS, prima di procedere al pagamento, deve verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non può effettuare il pagamento e deve segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.


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