Nel prospetto informativo rilasciatole dalla Banca d’Italia vengono riportate le segnalazioni e gli aggiornamenti nel tempo effettuati da Banca Popolare di Vicenza alla Centrale Rischi (CR). Tali informazioni non sono significative per poter individuare il debito residuo che potrà reclamare la cessionaria, la quale, peraltro, potrebbe non essere tenuta all’obbligo di segnalazione in CR (ragione per cui vengono a mancare dati storici dell’evoluzione della posizione debitoria a partire dalla data in cui la Popolare di Vicenza ha inserito a perdita il credito andato in sofferenza).
Sono crediti passati a perdita i crediti in sofferenza (credito comprensivo di capitale non rimborsato, di interessi corrispettivi e moratori non corrisposti, di spese per la procedura di espropriazione coattiva) che la banca, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere le relative procedure di recupero, preferendo procedere ad una cessione.
Quello che si potrebbe, solo approssimativamente dedurre, è che il ricavato della vendita dell’immobile all’asta è stato di 60 mila euro e che il debito residuo non soddisfatto è di 210 mila euro (senza contare gli interessi legali decorrenti dalla data di appostazione a perdita del credito residuo).
Comunque, è ovvio che il credito che la cessionaria potrà esigere dal debitore inadempiente è compreso in una forchetta che va dal costo di acquisto al valore nominale del credito residuo (credito a perdita integrato dagli interessi legali nel frattempo maturati).
Se dovesse raggiungere un accordo transattivo a saldo stralcio con la cessionaria, la posizione di garanzia dei suoi genitori resterebbe immutata fino al rimborso completo dell’importo pattuito: infatti, un accordo transattivo a saldo stralcio non è novativo, nel senso che un eventuale inadempimento comporterebbe il ripristino delle condizioni contrattuali e di garanzia precedenti l’accordo.
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