Tullio Solinas

La normativa vigente dispone che il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se perde lo stato di disoccupazione; se inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro; se non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare; se inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma era preesistente alla domanda medesima; se raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; se acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità NASpI; se non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.

Quindi, ci sembra che non sia prevista decadenza del beneficio nel caso da lei riportato. Naturalmente, invece, lei dovrà, a pena di decadenza dal beneficio dell’indennità di disoccupazione, sospendere il tirocinio qualora fosse convocata per partecipare alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.


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