Ci spiace che le raccomandazioni dispensate possano generare equivoci e fraintendimenti: abbiamo spesso esortato il debitore a non firmare cambiali se non è certo di poterle onorare, dal momento che con le cambiali protestate il creditore per procedere alla riscossione coattiva (pignoramento stipendio, conto corrente, eccetera) non ha nemmeno bisogno di chiedere un decreto ingiuntivo al giudice.
Tuttavia, se il piano di rientro è conveniente, risponde alle esigenze del debitore in quanto a sostenibilità, e se il debitore è stato edotto sulle conseguenze derivanti da un suo eventuale inadempimento, non v’è ragione per non sottoscrivere l’accordo di cambializzazione del debito.
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