Giuseppe Pennuto

Come noto, la guida o la sosta sulla corsia di emergenza è vietata, tranne in alcuni casi, che sono chiariti dal codice della strada: si tratta delle ipotesi di avaria dell’auto, situazioni di malessere e svincolo a ridosso di un’uscita (quest’ultimo solo in presenza di traffico).

Per quanto riguarda le situazioni di malessere, come sancito da una recente sentenza di Cassazione, la 13124/19, il bisogno fisiologico va inquadrato nel concetto di malessere che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell’art. 157 del codice della Strada. Invero, il termine malessere non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’art. 88 c.p. o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 c.p., bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi l’improvviso bisogno fisiologico (dipendente o meno da malfunzionamento organico) che notoriamente esclude quella condizione di benessere fisico indispensabile per una guida corretta che non ponga in pericolo sia lo stesso conducente ed i terzi trasportati sia gli altri utenti della strada.

Dunque, in parole povere, il concetto di malessere comprende anche le esigenze fisiologiche impellenti, che non possono essere trattenute.

Quindi, se, a causa di una disfunzione già diagnosticata, può scappare urgentemente la pipì durante un viaggio in autostrada, è consentito sostare sulla corsia di emergenza.

Può, dunque, provare a effettuare un ricorso alla multa citando questa sentenza.


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