Chiariamo bene: il debitore può denunciare l’agente di recupero crediti che si presenta a casa sua senza averne l’autorizzazione, per esigere il pagamento di un debito, provocando il conseguente peggioramento del suo stato ansioso depressivo, ma non può impedire l’accesso all’ufficiale giudiziario, né impedire che il creditore gli invii corrispondenza via raccomandata AR.
Il creditore può procedere con pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore e pignorare quanto trova in casa, perchè si presume che tutto quello che si trova dove il debitore vive o domicilia, sia di sua proprietà (presunzione legale di proprietà).
Solo dopo la conclusione delle operazioni condotte dall’ufficiale giudiziario, con il supporto di un avvocato, l’effettivo proprietario dei beni sottoposti ad azione esecutiva di espropriazione può ricorrere al giudice delle esecuzioni, presso il tribunale territorialmente competente, per chiedere la liberazione dei beni inventariati dall’ufficiale giudiziario, eventualmente lasciati in custodia dello stesso debitore.
Ma, per un esito giudiziale positivo, dovranno essere esibite le prove d’acquisto (fatture) oppure un contratto di comodato gratuito, stipulato fra debitore e proprietario/conduttore della casa in data precedente a quella della notifica dell’eventuale atto di pignoramento, con dettagliata delimitazione dei locali dell’appartamento e degli arredi ed elettrodomestici concessi in uso.
Non esiste un format per denunce e querele: forse sarà meglio chiedere l’assistenza di un avvocato, atteso lo stato mentale precario in cui lei asserisce di trovarsi al momento.
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