Giuseppe Pennuto

Certo, si tratta di una vicenda che può definirsi kafkiana: purtroppo però il verbale le è stato notificato direttamente, in occasione dell’accertamento dell’infrazione. I successivi avvisi di pagamento (bonari) vengono inviati al debitore a discrezione dell’amministrazione comunale (non sono previsti dalla normativa vigente) per cui la, eventuale, omessa notifica di tali avvisi presso la residenza del trasgressore (cioè la notifica effettuata presso l’esercizio commerciale) non può essere eccepita come vizio invalidante del procedimento.

Se al momento è disoccupato e non dispone della somma pretesa, può provare ad ignorare l’avviso di pagamento: può darsi che la successiva cartella esattoriale (o ingiunzione fiscale) venga notificata al coobbligato (il titolare, all’epoca, dell’esercizio commerciale).

Inutile parlare di tutele: col senno di poi, al momento dell’accertamento avrebbe dovuto rifiutare di esibire i documenti e anche se condotto, per questo, presso il posto di polizia municipale lasciando incustodito l’esercizio commerciale, avrebbe dovuto fornire i riferimenti del suo datore di lavoro o pretendere la sua convocazione immediata.

Ora, per tutelarsi, dovrebbe pagare la sanzione amministrativa e poi citare in tribunale, per risarcimento danni (e con il supporto di un avvocato), il datore di lavoro titolare dell’esercizio commerciale sotto le direttive del quale, all’epoca, prestava servizio. Con il rischio di sentirsi dire, in quella sede, che nessuno le aveva mai chiesto di posizionare i tavolini all’esterno e che, probabilmente, lei aveva interpretato male le direttive che le erano state impartite.

Il che è tutto dire in quanto a costi e rischi: insomma, pur avendo disponibilità economica per intraprendere un’azione legale, converrebbe cento volte pagare la multa e mettere sopra a questa irritante vicenda, la classica pietra tombale.


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