Annapaola Ferri

Il soggetto indicato ha diritto all’esenzione ticket e ne avrebbe avuto diritto che nel caso in cui fosse risultato convivente con i propri genitori che percepiscono un reddito proprio.

Infatti, per quel che attiene il nucleo familiare fiscale, i familiari (diversi dal coniuge e dai figli del richiedente), pur conviventi con il soggetto che richiede l’esenzione dal pagamento del ticket, che dispongono di redditi propri, costituiscono nuclei familiari (fiscali) autonomi.

Ora, possono beneficiare dell’esenzione ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica i cittadini disoccupati che appartengono ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (e per ogni familiare convivente a carico).

Pertanto, al disoccupato che non percepisce altri redditi, spetta di diritto l’esenzione dal pagamento del ticket.

Va tuttavia ricordata la differenza tra disoccupato e inoccupato: il disoccupato è colui che non ha lavoro perché lo ha perso o perché si è licenziato, l’inoccupato invece è chi non ha mai lavorato, ed è quindi alla ricerca della sua prima occupazione.

Per i soggetti diversi dai disoccupati, così come appena sopra definiti, i requisiti sono fissati dalla specifica Regione di Residenza: e comunque, nella fattispecie, trovandosi il figlio a carico fiscale dei propri genitori, il requisito di reddito per ottenere l’esenzione ticket va commisurato, comunque, al reddito percepito dai genitori.


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