Giorgio Martini

Quando riceve l’ordine di pagare il credito direttamente ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) ex articolo 72 bis del DPR 602/1973, la banca preleva dal saldo di conto corrente del debitore la somma disponibile e la consegna ad ADER, oppure comunica al concessionario l’esito infruttuoso dell’atto di pignoramento.

Il conto corrente non smette di essere operativo e per ottenere un successivo prelievo, ADER deve cogliere l’attimo fuggente e notificare alla banca un nuovo ordine di pagamento.

Nel pignoramento ordinario del conto corrente, invece, con la citazione del debitore ex articolo 543 del codice di procedura civile, il conto corrente resta congelato ed inaccessibile al debitore, nel caso di saldo minore del credito azionato dal creditore procedente, fino al decreto di assegnazione del giudice.

La revoca del fido concesso e la chiusura del rapporto costituiscono atti discrezionali della banca, non necessariamente correlati all’intervenuta azione esecutiva.


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