Andrea Ricciardi

Le imposte da versare quando si compra con i benefici prima casa sono, nell’ipotesi che il venditore sia un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva: imposta di registro proporzionale nella misura del 2%, imposta ipotecaria fissa di 50 euro, imposta catastale fissa di 50 euro.

Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

Nell’atto di acquisto del nuovo immobile in regime agevolato deve risultare l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l’acquisto del nuovo immobile e, oltre alla maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.

Tuttavia, restano ferme le altre condizioni stabilite dalla normativa vigente per poter accedere al beneficio, e cioè, non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato; non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni prima casa.

Questo per quanto riguarda il capitolo imposta di registro, catastale e ipotecaria.

Per quanto attiene, invece, la detraibilità del mutuo, l’unica condizione imposta dalla legge è quella per cui gli interessi passivi devono riferirsi ad un mutuo contratto per l’acquisto di una casa adibita ad abitazione principale, vale a dire la casa nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

La detraibilità degli interessi passivi dovuti per il mutuo concesso per l’acquisto di una casa da adibire ad abitazione principale è, pertanto, svincolata dai requisiti necessari per fruire dell’agevolazione prima casa relativa agli sconti per imposta catastale, ipotecaria e di registro.


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