L’articolo 76 (Espropriazione immobiliare) del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) specifica che se l’immobile non è l’unico di proprietà del debitore e non costituisce abitazione principale del debitore, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) potrà procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se e’ stata iscritta l’ipoteca sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
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