Giorgio Valli

Il coniuge separato, comproprietario, ma non assegnatario della casa familiare in sede di separazione, può sicuramente beneficiare nuovamente delle agevolazioni fiscali prima casa. Infatti, il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso abitazione e nuda proprietà di un’altra casa acquistata con medesimo beneficio, deve intendersi come mancanza di disponibilità effettiva di essa: in pratica si ha diritto alle agevolazioni per l’acquisto prima casa anche se l’immobile di proprietà del contribuente, acquistato con medesimo beneficio, sia stato assegnato all’altro coniuge separato, in sede di separazione o divorzio, in quanto affidatario di prole minorenne. (Cassazione 2278/2016).

Lei, in quanto beneficiaria della disponibilità dalla casa familiare, potrebbe ottenere nuovamente il beneficio, solo invocando, come ormai giurisprudenza consolidata consente, la non utilità dell’attuale immobile in cui vive, per dimensioni e caratteristiche, alla scopo abitativo suo e di suo figlio, se una tale ipotesi risultasse plausibile. Oppure acquistando una nuova casa, con le agevolazioni fiscali, da adibire ad abitazione principale, ma vendendo la casa cointestata con il coniuge separato entro un anno.

In ogni caso, anche qualora riuscisse ad acquisire un nuovo appartamento con le agevolazioni prima casa, dimostrando che quella che fu la casa familiare non era più adatta alle esigenze di vita sue e del figlio che le è stato affidato, suo marito potrebbe contestare la locazione del vecchio immobile effettuata senza un previo consenso (addirittura potrebbe chiedere al giudice il diritto di abitarla in prima persona) e, comunque, pretendere (con ottime chance di successo) la metà del canone di locazione da lei percepito.


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