Tullio Solinas

Qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), il termine di prescrizione decorre dalla data della ricezione della comunicazione, in conformità all’articolo 2935 del codice civile, che dispone la decorrenza del termine prescrizionale dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Altrimenti, la prescrizione del credito decorre dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita.

In ogni caso, il diritto alla restituzione degli indebiti pensionistici è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’articolo 2946 del codice civile.

Dunque, la prescrizione, trattandosi di indebiti, si compie con il decorso di dieci anni che si calcolano a ritroso dall’invio della comunicazione del provvedimento di recupero all’interessato.

Pertanto sono recuperabili le differenze di pensione erogate indebitamente sui ratei corrisposti nel decennio anteriore all’invio della comunicazione dell’indebito.


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