Giorgio Martini

La madre, a questo punto detiene il 66,(6)% della casa: comunque vadano le cose, il figlio non convivente, alla fine della fiera, dopo il decesso della madre, avrà diritto ad una quota del 50% dell’immobile: questo sia la madre simulerà una vendita fittizia al figlio convivente, sia se gli farà una donazione, sia se lascerà testamento attribuendo al figlio convivente una quota maggiore del 33,(3)% dell’immobile.

Situazioni eventuali che potranno essere efficacemente contrastate avviando le classiche tutele legali rispettivamente, di accertamento della simulazione, di riduzione delle donazioni effettuate in vita dalla defunta, di ripristino della quota di legittima lesa.

In più, avendo il figlio non convivente, in qualità di erede, accesso all’estratto del conto corrente cointestato, della defunta e relativo ai movimenti degli ultimi dieci anni, potrà anche individuare bonifici o assegni destinati a trasferire denaro su un conto corrente esclusivo del figlio convivente: tali trasferimenti sono nient’altro che donazioni al figlio convivente che potranno essere incluse, senza troppa difficoltà, nella massa attiva ereditaria da ripartire fra i due fratelli.


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