L’articolo 10 del DPCM 159/2013, al comma 2, stabilisce che è lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU (già presentata) una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’ISEE del proprio nucleo familiare.
Quindi, lei può recarsi al CAF con uno stato di famiglia aggiornato e richiedere l’annullamento della precedente DSU e la compilazione di una nuova dichiarazione sostitutiva unica per il (nuovo) nucleo familiare di appartenenza. Naturalmente, occorrerà, corrispondere al CAF il costo della ulteriore prestazione richiesta.