Annapaola Ferri

Il riconoscimento del figlio naturale, quando non effettuato nell’atto di nascita, può essere ottenuto con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile.

Il codice civile, infatti, all’articolo 250, prevede che il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.


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