Simonetta Folliero

L’eccezione di nullità dell’accordo a saldo stralcio potrà sollevarla lei sola: la clausola di cui si parla (clausola di revivescenza) è stata sancita come vessatoria e possibile causa di nullità nei contratti di fideiussione su format ABI con la sentenza 29810/2017, in quanto da essa potrebbe derivare un aggravio di esposizione per il fideiussore quando, nel corso del rapporto fra debitore principale e creditore garantito, dovessero intervenire sentenze che dichiarassero inefficaci i pagamenti effettuati dal debitore (a seguito di azioni di revocatoria ordinaria o di fallimento promosse da altri creditori).

Ma, nella fattispecie, il debito è già consolidato, il rapporto fra creditore garantito e debitore principale è praticamente estinto ed il quantum da versare fissato nell’accordo a saldo stralcio.

Tuttavia, è pur vero che l’accordo transattivo a saldo stralcio non può essere considerato, secondo conforme giurisprudenza, di tipo novativo: cioè in caso di problemi, tornerebbe in gioco il contratto di fideiussione originario.

Quindi, se proprio lei teme che il debitore principale possa essere esposto a sentenze che potrebbero invalidare i pagamenti eventualmente dal debitore principale già effettuati al creditore garantito (e che aggraverebbero la posizione debitoria del fideiussore) allora può chiedere la rimozione della clausola oppure eccepirne a posteriori la nullità qualora l’evento temuto dovesse realmente materializzarsi.


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