Paolo Rastelli

C’è sicuramente una rilevante differenza fra concessionarie per la riscossione dei tributi locali (ricordiamo che la tassa automobilistica, o bollo auto, è di competenza regionale, e l’Agente della riscossione nazionale (attualmente Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia o ADER). La corte Costituzionale, infatti, ha recentemente stabilito (sentenza 51/2019) che quando una legge prevede una rottamazione e fa riferimento all’Agente della riscossione, si intende solo quello statale e non le varie società scorporate (in particolare quelle private alle quali molti enti locali hanno affidato la riscossione di Imu, Ici, Tarsu e anche delle multe).

Nulla vieta poi, alle società di riscossione locali, di agire secondo il codice di procedura civile e citare in tribunale il contribuente inadempiente. Peraltro, se proprio vogliamo sottilizzare, i limiti a cui lei fa riferimento sono quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 che si occupa di disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

E’ ben vero tuttavia, che i Comuni e le Regioni, tramite i soggetti iscritti all’albo di cui al decreto legislativo 446/1997, articolo 53 (concessionari della riscossione) possono procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione (fiscale) prevista dal testo unico di cui al regio decreto 639/1910, secondo le disposizioni contenute nel titolo secondo del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 in quanto compatibili.

Fissato il quadro normativo, in merito al quesito posto va anche detto che ci sembra improbabile che un ente locale possa affidare il recupero dei propri crediti al codice di procedura civile , avventurandosi nell’espropriazione dell’unica casa di proprietà del debitore che vi risiede per debiti che possano accumularsi negli anni per omesso o insufficiente versamento di tributi locali. I costi sarebbero altissimi e ampio il contenzioso che potrebbe derivarne.

Per finire e per quanto attiene, in particolare, il fermo amministrativo originato da omesso o insufficiente versamento del bollo auto dovuto, l’articolo 86 del dpr 602/1973 non pone alcun limite all’entità del debito per cui possa scattare il provvedimento. Forse, ci sfugge qualcosa o, molto più probabilmente, il limite costituiva una prassi stabilita all’interno di quella che fu Equitalia.


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