Giuseppe Pennuto

Per la tassa automobilistica (bollo auto) il termine di prescrizione è di 3 anni a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. Quindi ad esempio, i termini per richiedere il bollo auto per il 2013, decorrono dal 1 gennaio 2014, e fino al 31 dicembre 2017. Dopo questo periodo, la pretesa tributaria si è estinta e non potrà più essere richiesta (articolo 5, commi 39 e 40, decreto legge 953/1982). Si tratta, più che altro di un termine di decadenza).

Qualora venisse notificata una cartella esattoriale (o una ingiunzione fiscale) prima dello spirare del termine triennale di prescrizione del diritto della Pubblica Amministrazione di esigere il pagamento della tassa, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 23397/2016, entra in gioco, in assenza di una norma esplicita, l’articolo 2948 (comma 4) del codice civile, secondo il quale si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Tanto precisato, sono anche io convinto che impugnare una cartella esattoriale per l’omesso o insufficiente pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) per invocarne l’eventuale intervenuta prescrizione, attesa la possibilità di definizione agevolata prevista dalla normativa vigente (saldo stralcio o rottamazione ter), non sia economicamente conveniente per il debitore.


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