Ludmilla Karadzic

Se il vecchio prestito per cessione del quinto, contratto nel 2002, non risultò completamente estinto con il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato dal debitore ceduto al tempo delle dimissioni volontarie o del licenziamento, la finanziaria che erogò il prestito (o la cessionaria del credito residuo) ha tutto il diritto di chiedere al nuovo datore di lavoro il prelievo dalla busta paga della rata finalizzata rimborsare quanto residuò nel 2014. Il datore di lavoro deve adempiere per legge senza chiedere autorizzazione al debitore ceduto.

Il nocciolo del problema è sapere, e lei tace su questo elemento fondamentale per poter rispondere al quesito, se con il prelievo dell’intero TFR maturato nel 2014, il prestito per cessione del quinto fu estinto o no.

Bisogna chiedere la documentazione al vecchio datore di lavoro o a al creditore che si è rivolto al nuovo datore di lavoro e fare i conti: non basta dimettersi e cambiare città semplicemente tenendo conto che tutto è a posto. I nodi, prima o poi, vengono al pettine.


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