Rosaria Proietti

Al momento, per istanza finalizzata a fruire del reddito di cittadinanza, la normativa non prevede ancora di includere nel nucleo familiare del minorenne, il padre non convivente: ma ci potrebbero essere sviluppi prima della conversione in legge del decreto 4/2019, prevista per il 29 marzo 2019.

Per l’ISEE finalizzato a godere delle prestazioni sociali riservate ai minorenni, invece, l’inclusione del padre naturale non convivente con il minore nel nucleo familiare di quest’ultimo può essere prevista, anche, talvolta, non come coponente a pieno titolo del nucleo familiare, ma come componente aggiuntivo per il calcolo, con un particolare algoritmo, in cui redditi e patrimoni del genitore incidono in maniera limitanta
nell’Indicatore delle Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare del minore.

La buona notizia è che l’articolo 7 del DPCM 159/2013, al comma 2, stabilisce che in presenza di genitori non conviventi, qualora, con provvedimento dell’autorita’ giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli, il genitore naturale obbligato e non convivente non fa parte del nucleo familiare del minore.

Pertanto sia per accedere al reddito di cittadinanza, anche qualora in sede di conversione in legge del decreto 4/2019 fosse approvato l’emendamento che, allo scopo di evitare comportamenti opportunistici, preveda l’inclusione nel nucleo familiare del minore (a certe condizioni simili a quelle previste per la DSU/ISEE minorenni) del padre naturale non convivente, sia per fruire delle le prestazioni sociali rivolte ai minorenni, lei può tranquillamente escludere il padre di sua figlia dal nucleo familiare della bambina (che pertanto comprenderà solo madre e figlia) proprio in virtù della (fortunata) circostanza che alla bambina è stato riconosciuto un assegno di mantenimento (indipendentemente dal fatto che poi tale assegno venga versato, o meno).


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