Ludmilla Karadzic

Il piano di rientro concordato è sacro: solo in caso di inadempimento il creditore potrebbe invocare la decadenza dal beneficio del termine (in pratica la decadenza del beneficio di dilazione rateale), risolvere il contratto stipulato e pretendere, dal debitore, il versamento del residuo in un’unica soluzione.

Ciò non toglie che, in presenza di una congiuntura patrimoniale e reddituale particolarmente favorevole al debitore (che le auguro), non possa essere conseguito un accordo fra le parti di saldo stralcio rispetto al debito residuo, concedendo come contropartita al creditore la possibilità di incamerare un importo congruo senza dover attendere la fine del piano di rientro.


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