L’articolo 25 (semplificazione per i soggetti con invalidità) comma 6 bis del decreto legge 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa), recita testualmente Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Se sua figlia è mai stata convocata a visita di rivedibilità da parte dell’INPS, non vedo come possa essere pretesa la restituzione di alcunché al datore di lavoro o al dipendente che abbia fruito dei permessi.
Un ricorso non può essere avviato sulla base di chiacchiere di un funzionario INPS.
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