Ornella De Bellis

Quindi se ho capito nel caso in cui il saldo sul conto corrente fosse minore del triplo dell’assegno sociale, il pignoramento decadrebbe?

Un consiglio: le carte revolving di finanziare diverse con importi rispettivamente di euro 4.400 ed euro 3.600 secondo la sua esperienza, potrebbero ricorrere a questa procedura forzata?

Nel caso in cui il saldo di conto corrente risultasse inferiore, o uguale, al triplo della misura massima dell’assegno sociale, il prelievo non verrebbe portato a termine ed il pignoramento risulterebbe infruttuoso. Tuttavia, il conto corrente pignorato dovrebbe essere quello sul quale vengono accreditati, solitamente, gli importi relativi alle buste paga. Inoltre, potrebbe presentarsi una complicazione: il creditore procedente e la banca potrebbero non essere a conoscenza del fatto che il conto corrente pignorato è utilizzato per gli accrediti stipendiali: la circostanza andrebbe, pertanto, notificata alla banca tempestivamente, in modo che questa possa farne cenno nella dichiarazione del terzo pignorato, ex articolo 547 del codice di procedura civile, che deve essere resa al giudice prima del decreto di assegnazione delle somme al creditore.

Qualora, invece, al creditore venisse assegnato l’intero saldo di conto corrente, inferiore, o uguale, al triplo della misura massima dell’assegno sociale, per recuperarlo occorrerebbe procedere con ricorso al giudice dell’esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile, con l’assistenza tecnica di un avvocato.

Per il resto, in teoria, il creditore può agire con pignoramento del conto corrente anche per un solo centesimo: tuttavia, dal momento in cui deve anticipare le spese giudiziali (anche se queste saranno poi accollate al debitore sottoposto ad azione esecutiva, si guarderà bene dall’avviare la procedura se non è sicuro di poter portare a termine un’azione esecutiva fruttuosa (almeno per il rimborso delle anticipazioni effettuate).


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