Sicuramente il creditore diverso da quello che ha operato il pignoramento dello stipendio, può procedere al pignoramento del conto corrente: tuttavia, in base all’articolo 545 del codice di procedura civile, se su quel conto corrente viene accreditato l’importo in busta paga, il conto corrente non potrà essere essere pignorato per un ammontare corrispondente al triplo della misura massima dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.
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