Piero Ciottoli

Va innanzitutto ricordato che, a norma dell’articolo 95 del codice di procedura civile, le spese sostenute dal creditore procedente, per l’espropriazione, sono a carico del debitore che ha subito l’esecuzione.

L’articolo 510 del codice di procedura civile, stabilisce, poi, che se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.

Dunque, bisognerà attendere la data dell’udienza disposta dal giudice per la comparizione delle parti e la ripartizione del ricavato dalla vendita all’asta. Quello che si potrebbe fare è presentare, tramite avvocato, istanza per accelerare la fissazione dell’udienza: ma ci avrà sicuramente già pensato il creditore procedente.


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