Ludmilla Karadzic

Mi sembra incontestabile che la prescrizione del prestito, e degli interessi moratori conseguenti alla decadenza dal beneficio del termine e all’inadempimento del debitore, sia decennale.

A mio parere, è inutile gravare, in questa fase, la sua situazione economica con onorari da corrispondere ad un avvocato per contestare posizioni giuridicamente insostenibili: piuttosto, l’assistenza legale potrà essere utile ed efficace in fase di opposizione ad un eventuale decreto ingiuntivo, non tanto per eccepire la prescrizione decennale degli interessi moratori, quanto per esigere un estratto conto cronologico che dia conto dei tassi di interesse applicati a partire dalla data della prima rata non pagata al cedente. Insomma Banca IFIS, cessionaria, deve essere chiamata, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a giustificare al giudice gli ottomila euro pretesi a titolo di interessi (comprensivi degli interessi applicati dalla cedente Fiditalia).

E’ fuori di dubbio che Banca IFIS, in assenza di un accordo stragiudiziale, procederà a pignorare lo stipendio del debitore, se questi ne percepisce uno.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.