Il problema è che la ritenuta ex articolo 156 del codice civile non è un pignoramento: nel senso che, qualora il datore di lavoro sia già destinatario di un ordine diretto di pagamento a favore di terzo destinatario di assegno alimentare, in ossequio a ordinanza presidenziale in sede di separazione, la normativa vigente (in particolare l’articolo 545 del codice di procedura civile) non tiene conto, in sede di assegnazione, della somma già vincolata.
Ad oggi, infatti, non esiste disposizione che equipari l’ordine di pagamento diretto ad un precedente pignoramento o cessione volontaria e limiti quindi la pignorabilità dello stipendio.
Tuttavia, alcuni tribunali ritengono opportuno, per ragioni di giustizia sociale, equiparare la ritenuta ex articolo 156 del codice civile ad un pignoramento (in casi limite, ove questo approccio non è stato implementato, assegnando il quinto in presenza di ordine di pagamento di importo elevato rispetto allo stipendio, è capitato, infatti, che al debitore non residuasse nulla della retribuzione).
In altre parole, se il giudice aderisce alla linea giurisprudenziale sopra enunciata, il suo stipendio non dovrebbe subire ulteriori decurtazioni a seguito di un eventuale pignoramento ad opera della finanziaria che ha erogato il prestito che lei non riesce più a rimborsare.
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