Ludmilla Karadzic

La banca cedente ha sicuramente atteso i 15 giorni concessi al debitore per adempiere, in seguito all’intervenuta decadenza dal beneficio del termine, all’intimazione di pagare entro 15 giorni dal ricevimento della lettera l’intero capitale gravato da interessi e altre spese.

Constatato il persistente inadempimento del debitore, ha poi sottoscritto un contratto di cessione del credito facendolo decorrere dal 4 febbraio, per motivazioni fiscali che, comunque, non entrano nella sfera di censure o eccezioni che possano essere, in qualche modo, sollevate e fatte valere dal debitore ceduto (lei).

La richiesta di copia conforme del contratto, in fase stragiudiziale, può essere soddisfatta dal creditore a puro titolo di cortesia, dal momento che lei avrebbe dovuto conservarne copia. In fase di opposizione ad un eventuale decreto ingiuntivo potrà certamente chiedere l’esibizione di copia del contratto e dell’estratto conto cronologico, qualora anche la cessionaria non avesse dato seguito alle sue istanze.

La cessionaria del credito può procedere al pignoramento dei beni del debitore (stipendio, conto corrente o altro).


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