Chiara Nicolai

Se all’epoca della notifica dell’ingiunzione di pagamento (nel 2011) la sua residenza risultava nei registri anagrafici di un altro Comune, allora, secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza numero 7830/2015) non basta che la persona cui sia stato consegnato l’atto sia in rapporti di parentela con il destinatario. Deve, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa del destinatario (quella che risulta dai registri anagrafici, ndr), di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l’atto sia portato a conoscenza del destinatario stesso.

Quanto sopra, salvo il caso in cui nel contratto di prestito sottoscritto fra debitore ed Invitalia, non fosse stata chiesta l’indicazione, ed accettata la clausola di esecuzione, di un domicilio a cui inviare tutte le eventuali comunicazioni relative al rapporto fra le parti.

Se la notifica del 2011 non è viziata (e l’eventuale vizio, come accennato, dipende anche dai contenuti del contratto sottoscritto fra le parti) la cartella esattoriale notificata nel 2019 è legittima. Altrimenti il debitore può invocarne l’intervenuta prescrizione.

Non trattandosi di escussione coattiva delle imposte sui redditi, regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 600/1973, una eventuale accezione di decadenza dei termini di notifica della cartella esattoriale a partire dalla data di iscrizione a ruolo del debito da parte di Invitalia, sarebbe del tutto inconferente.

Qualora la notifica dell’atto di ingiunzione del 2011 risultasse non viziata, il rimborso del credito erogato avrebbe potuto essere preteso nell’ambito del decennio prescrizionale (fino al 2021).

Nota bene: la risposta non cambia se il quesito viene riproposto in tempi successivi.


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