Ornella De Bellis

In effetti, la Centrale Rischi per gli Intermediari Finanziari (CRIF) riporta in archivio quanto segnalato dall’intermediario e non può essere chiamata in causa se non per quel che riguarda i tempi di oscuramento da rispettare per la permanenza dei dati negativi.

E’ anche doveroso ricordare che il preavviso di segnalazione in CRIF potrebbe essere stato correttamente notificato per compiuta giacenza, presso l’ufficio postale, in occasione di una temporanea assenza del destinatario dal luogo di residenza.

Comunque, per la situazione lamentata, la sua controparte è la banca. Lei può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): il ricorso può essere effettuato online, semplicemente allegando una memoria che esponga i fatti, così come sono avvenuti, senza alcun bisogno di citare leggi e codici. Non è necessario il supporto di un avvocato e il costo è di 20 euro come contributo per le spese di procedura, che sarà restituito nel caso di accoglimento del ricorso. Possono essere richiesti il ristoro equitativo dei danni e la cancellazione in centrale rischi qualora venisse accertato l’omesso invio al cliente della raccomandata AR di preavviso.

Prima, però dovrà essere inviato, sempre con raccomandata AR, un reclamo alla banca (in pratica, una contestazione scritta): decorsi trenta giorni dalla data in cui risulterà pervenuto il ricorso al destinatario, in caso di silenzio o di risposta ricevuta, ma ritenuta non esauriente, potrà essere adito l’ABF.

Ulteriori informazioni su come presentare il ricorso, disponibili qui.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.