Usufruendo della legge 3 del 2012 si è obbligati a vendere la prima casa per poter accedere ad un nuovo piano di rientro con la finanziaria?
Evidentemente ci siamo spiegati malissimo: con la legge 3/2012, si può presentare un piano del consumatore, cioè una proposta in cui si dice al giudice: io potrei saldare il mio debito con la finanziaria con X euro al mese, in modo che, con lo stipendio residuo, riesca a tirare avanti dignitosamente.
Se il giudice omologa la proposta, la finanziaria creditrice è obbligata, per legge, a rispettare il piano, cioè ad accettare la rata di rimborso nell’importo mensile indicato.
La procedura prevista dalla legge 3/2012 può essere seguita anche per dar modo al debitore di liquidare volontariamente il proprio patrimonio per pagare i creditori. La prima domanda che sorge spontanea è quale sia il vantaggio di percorrere una strada simile. E’ presto detto: innanzitutto l’alienazione dei beni del debitore avviene a cura del debitore stesso, sul mercato libero e non all’asta; poi, qualora, dopo la liquidazione, emergesse un residuo da corrispondere ai creditori (banca e/o finanziaria), il debitore può chiedere anche l’esdebitazione, ovvero la liberazione (azzeramento) del debito residuo.
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