Rosaria Proietti

Sicuramente, lo scenario più verosimile che si profila nel breve medio termine, stante la condizione di nullatenente del debitore principale e il decesso del garante, sarà quello di aggressione, da parte del creditore cessionario, dei beni degli eredi del defunto, se ve ne sono.

Se la cosa può confortare, va aggiunto che, a norma dell’articolo 752 del codice civile, i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti in proporzione delle loro quote ereditarie.

In altre parole, per fortuna degli eredi del garante, il debito lasciato dal defunto a seguito dell’inadempimento del debitore principale e della sua condizione economico patrimoniale attuale, non è solidale (nel senso che i coeredi non saranno obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno potrebbe essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno liberebbe gli altri), ma ciascuno risponderà in base alla quota di eredità di cui ha beneficiato.


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