Il decreto ingiuntivo, volto alla restituzione delle somme indebitamente erogate, è stato già notificato al pensionato da parte dell’INPS, che, quindi, ha optato per il recupero in via giudiziale dell’indebito (rappresentando il ricorso all’esecuzione forzata ordinaria rimedio alternativo alla riscossione coattiva tramite ruolo e che lo stesso Regolamento citato contempla in subordine alla notifica dell’avviso di addebito). Ora, stante il dettato del menzionato art. 49, DPR 602/73, secondo cui al concessionario sarebbe consentito promuovere azioni cautelari e conservative (come iscrivere ipoteca), tale assunto sarebbe da interpretare nel senso che l’Agente della Riscossione potrebbe intervenire nel procedimento monitorio già avviato da INPS a seguito, ad esempio, della mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Istituto (che quindi costituirà titolo per l’iscrizione ipotecaria), oppure sarà il medesimo ente previdenziale, munito del predetto titolo esecutivo, ad iscrivere da sè ipoteca sull’immobile di proprietà del debitore e a proseguire con il pignoramento dello stesso senza incaricare, a tal fine, l’Agente della riscossione?
Una volta ottenuto dal giudice il titolo esecutivo per la riscossione del residuo, ovvero il decreto ingiuntivo, INPS iscriverà a ruolo la somma e si rivolgerà ad ADER per l’iscrizione ipotecaria ex articolo 49 DPR 602/1973 sulla casa del debitore, al momento impignorabile.
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