Paolo Rastelli

Posso risponderle con certezza solo per dissipare il dubbio dal lei sollevato circa la paventata moltiplicazione di quanto effettivamente dovuto dalla società estinta nel momento in cui la cartella esattoriale è stata notificata a ciascuno dei soci per l’intero importo del debito societario.

Si tratta, nella fattispecie, di una obbligazione erariale e, pertanto, con adempimento in solido fra i componenti la compagine societaria: ci soccorre, allora, l’articolo 1292 del codice civile, quando ci spiega che l’obbligazione è in solido allorché più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.

Insomma, il debito societario non si ripartisce per quote fra i soci: ciascun socio è responsabile con il proprio patrimonio per l’intero credito vantato dalla Pubblica Amministrazione, ma il primo che paga, libera gli altri soci dall’adempimento coattivo.

Per il resto, può essere solo svolto un ragionamento induttivo che escluderebbe la possibilità di adempiere fruendo della rottamazione a saldo stralcio delle cartelle esattoriali (affidate ad ADER entro il 31 dicembre 2017) come prevista dalla legge 145/2018, pur assumendo corretta la sua osservazione circa l’evidenza che per una società di persone estinta, il debito sociale si trasforma, inevitabilmente, in un debito personale.

Purtroppo, però, come è a tutti noto, la possibilità di accedere alla rottamazione a saldo stralcio richiede che il debitore abbia un reddito ISEE pari o inferiore ai 20 mila euro e abbiamo già chiarito che il debito societario non può essere ripartito in quote fra i soci. Addirittura l’entità del beneficio si differenza in base a fasce di reddito ISEE (16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro; 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro; 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro).

Ora, diamo per buona la sua interpretazione, confortata anche da siti specializzati. … hanno detto che il saldo stralcio non dovrebbe essere ammesso per debiti societari (anche se la norma parla dei soggetti fisici e non dei debiti, ed un socio che risponde col suo patrimonio personale a mio avviso lo sarebbe) ed anche i siti specializzati danno la mia stessa interpretazione

Quindi, pur essendo consapevoli che una società non possa produrre DSU/ISEE, volendo applicare la norma contenuta nella legge 145/2018 al debito societario di cui ci stiamo occupando, incontriamo subito una difficoltà insormontabile: visto che il debito (pur personale) è solidale e non divisibile a quale delle persone fisiche che componevano la compagine societaria bisognerà riferirsi per calcolare l’importo a saldo stralcio da versare? Al socio con ISEE più basso o al socio che, grazie a lui, presenta un ISEE superiore alla soglia massima e che, pertanto, non avrebbe diritto ad alcun beneficio? Oppure tirando a sorte? O, ancora, riferendosi al reddito ISEE del primo socio che decide di assolvere l’obbligazione liberando gli altri?

In conclusione, a parere di chi scrive, il debito societario potrebbe essere regolato da uno qualsiasi dei soci, fruendo esclusivamente della cosiddetta rottamazione ter ex legge 119/2018.


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