L’articolo 49 (espropriazione forzata) del DPR 602/1973 stabilisce che Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) può promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie (codice di procedura civile) a tutela del creditore.
La norma, dunque, prevede la facoltà, per Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) di procedere – verosimilmente qualora il creditore (INPS) ne ravvedesse l’esigenza (nella fattispecie, nel tentativo di evitare, dopo il decesso del pensionato non indigente, di dover escutere gli eredi, con le difficoltà che questo comporta) – con ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato ad un successivo sequestro conservativo o alla trascrizione ipotecaria su un immobile di proprietà del debitore. Anche tenendo conto del fatto che l’iter di riscossione coattiva standard dell’indebito pensionistico mediante ritenuta diretta, posto in essere da INPS e seguito per circa un decennio, impedisce l’iscrizione a ruolo del debito residuo e l’affidamento della riscossione ad ADER con emissione di cartella esattoriale nei confronti del pensionato.
In poche parole, ADER non avrebbe un titolo esecutivo con cui procedere ad iscrizione ipotecaria e può procurarselo solo con decreto ingiuntivo.
Una volta notificato il precetto e il preavviso di iscrizione ipotecaria, il pensionato potrà evitare che sull’immobile di proprietà venga disposto il vincolo ipotecario, esclusivamente ricorrendo al pagamento del residuo, non potendo l’INPS accettare, in quanto non prevista dalla legge, una eventuale autorizzazione ad operare una trattenuta di importo superiore al quinto della pensione.
Resta ferma l’impossibilità per ADER di procedere ad espropriazione della prima casa (seppur ipotecata) qualora costituisca l’unico immobile di proprietà del debitore.
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